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Amministratore di Sostegno per le persone con lesioni cerebrali da Ictus, Anossie, Trauma cranico.

Amministratore di Sostegno per le persone con lesioni cerebrali da Ictus, Anossie, Trauma cranico.

Traumi e malattie al cervello colpiscono ogni anno un gran numero di persone, soprattutto giovani. Il 50% dei danni cerebrali sono irreversibili.
Molto spesso per supportare persone e famiglie serve un Amministratore di Sostegno.
Approfondiamo il tema:

La legge n. 6 del 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’Amministratore di Sostegno (A.d.S.) con la finalità “di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).
Può essere assistita dall’A.d.S. la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
L’istituto dell’Amministrazione di Sostegno si affianca ai precedenti istituti di tutela dell’interdizione e dell’inabilitazione, ponendosi come misura personalizzata di tutela che mira a conservare per quanto possibile la capacità di agire della persona e prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la persona non può compiere autonomamente.
Viene così sottolineata la centralità della persona e l’importanza di assicurare il suo diritto all’autodeterminazione, intesa come opportunità di poter operare in autonomia, fino a quando possibile, le proprie scelte personali.

L’Amministrazione di Sostegno è in questo senso un abito su misura che può rispondere anche ad esigenze temporanee: la stessa persona interessata può designare, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, il nominativo di una persona che al momento opportuno sia chiamata a svolgere l’incarico di A.d.S. in suo favore.
La legge introduttiva dell’Amministrazione di Sostegno considera la tutela delle persone fragili non come una semplice questione di natura patrimoniale, né come una problematica riguardante la sola cerchia familiare: la protezione delle persone non autonome viene vista piuttosto come un compito che coinvolge la comunità nelle sue articolazioni – pubbliche e private – presenti sul territorio. Un ruolo significativo viene riservato in tale contesto alla comunità dell’associazionismo, che viene invitata a farsi carico responsabilmente di spazi di volontariato moderno e innovativo, in una logica di sussidiarietà rispetto all’intervento dell’ente pubblico.

Le questioni aperte

Nel corso degli incontri realizzati da ProgettAzione sui temi, sono state fornite risposte alle più frequenti domande in merito a questa istituzione (Chi lo nomina? Come si nomina? Chi lo deve pagare? Quali sono i suoi compiti? Si occupa solo del patrimonio o anche di aspetti sanitari? Può essere revocato? Qual è il coinvolgimento dei famigliari?)

Sul sito Formazione Sociale Clinica sono a disposizione le sintesi degli interventi delle iniziative realizzate sul tema
https://www.formazionesocialeclinica.it/relazioni-dei-corsi/

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